Scadenzario
Scade il termine, per gli esercenti attività di trasporto, per l'emissione dell'autofattura relativa alle provvigioni corrisposte ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano di persone, esenti art. 10 DPR 633/72, risultanti dalle annotazioni eseguite entro il mese precedente (art. 74, comma 1, lettera e) DPR 633/72 e artt. 2 e 3, DM 30.07.2009).
Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alla mezzanotte del 31 luglio, devono presentare denuncia di tale giacenza all’AGEA per via telematica o per raccomandata.
Sono esonerati: i privati consumatori ed i dettaglianti che vendono quantitativi inferiori a 60 litri per ciascuna vendita e le imprese che utilizzano magazzini di capienza non superiore a 10 ettolitri.
Modalità: denuncia della giacenza con riferimento alla data del 31/07/2010 da presentare all’AGEA per via telematica o per raccomandata.
L’inoltro telematico avviene tramite i Centri di Assistenza Agricola (CAA) con i quali i produttori di vini e mostri conferiscono un mandato scritto in applicazione dell’art. 15 del D.M. 27/3/2001.
I soggetti che NON usufruiscono dell’assistenza di un CAA presentano la dichiarazione tramite raccomandata all’AGEA – Dichiarazione di giacenza campagna 2009/2010 – Via Torino 45 – 00184 Roma. Il modello di dichiarazione è reperibile al sito http://www.sian.it/.
I soggetti iscritti all’Albo imbottigliatori della CCIAA, devono presentare la dichiarazione dell’imbottigliato relativa al periodo 1° agosto 2009 – 31 luglio 2010, anche in via telematica utilizzando le informazioni della stessa CCIAA – Ufficio agricoltura.
a partire dall' 11 settembre 2010 tutti gli esercizi commerciali nuovi o soggetti a ristrutturazioni, dovranno sottosotare alla regola tecnica introdotta con il DM 27 luglio 2010. La nuova regola tecnica interessa le strutture, gli impianti e i relativi prodotti.
Entro questo termine per tutti i soggetti aderenti al nuovo Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, denominato SISTRI, definiti nel DM 17/12/2009 art. 1 co. 1 e 4 (soggetti obbligati e soggetti con adesione volontaria), dovrà essere terminata:
- la distribuzione dei dispositivi USB che permettono l'accesso al sistema e la memorizzazione dei dati;
- l'installazione delle BLACK BOX su ogni veicolo a motore che trasporta rifiuti per consentire la tracciabilità del percorso.
In caso di trasportatori di rifiuti la consegna del dispositivo USB e dell'elenco degli elettrauto autorizzati all'installazione della Black box viene effettuata esclusivamente dalle Sezioni Regionali o Provinciali dell’Albo Gestori Ambientali territorialmente competenti.
Per tutte le altre imprese, la consegna del dispositivo USB viene effettuata dalle CCIAA territorialmente competenti o, previa apposita convenzione con la CCIAA, dalle Associazioni di categoria o loro società di servizi se delegate dalle imprese soggette.
Soggetti interessati: i fabbricanti e gli importatori nel territorio italiano, per fini commerciali, di apparecchi di registrazione e di supporti vergine.
Modalità: dichiarazione trimestrale alla SIAE utilizzando un tracciato di dichiarazione delle vendite predisposto dalla stessa SIAE (http://www.siae.it/) nel quale sono incluse le formule per il calcolo dei compensi dovuti per ciascun tipo di apparecchio di registrazione e di supporto vergine.
La dichiarazione deve essere presentata via e-mail all’indirizzo copiaprivata@siae.it, entro il 15 settembre di ciascun anno per gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini ceduti nel corso del secondo trimestre solare (aprile-giugno) del medesimo anno.
Contestualmente alla presentazione della dichiarazione, i fabbricanti e gli importatori corrispondono alla SIAE il compenso dovuto per il trimestre di riferimento a mezzo accredito con valuta prefissata sul c/c bancario 000001810340 Monte dei Paschi di Siena- Agenzia 15 – Via della Musica, 2 – 00144 Roma (IBAN: IT53G0103003215000001810340) con la causale “compensi per copia privata 2° trimestre, anno 2010”.
Scade il termine per effettuare il versamento tardivo, entro 30 giorni:
- delle ritenute alla fonte applicate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo e su provvigioni corrisposte nel mese di luglio 2010, da versare entro il 16 agosto 2010;
- dell'Iva risultante dalla liquidazione periodica il cui versamento doveva essere eseguito entro il 16 agosto 2010;
con applicazione della sanzione del 2.5%, come previsto dal D.L. n. 185 del 29/11/2008, dell'imposta versata in ritardo.
Scade il termine per annotare nell'apposito prospetto riepilogativo, anche con unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di eventuali altri proventi conseguiti nel mese precedente, nell'esercizio di attività commerciali.
Nel prospetto (che deve essere numerato progressivamente prima di essere posto in uso), devono essere distintamente annotati: 1) i proventi di cui all'art. 25, comma 1, L 133/99 e successive modificazioni, che non costituiscono reddito imponibile per le associazioni sportive dilettantistiche; 2) le plusvalenze patrimoniali; 3) le operazioni intra-comunitarie.
Termine ultimo per l'emissione delle fatture relative ai beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento equivalente.
Entro lo stesso termine deve essere effettuata la relativa annotazione nel registro delle vendite con riferimento al mese di consegna o spedizione.
Termine entro il quale i commercianti al minuto ed i soggetti assimilati possono provvedere all'annotazione mensile, anzichè giornaliera, dei corrispettivi inerenti le operazioni effettuate nel mese precedente, per i quali sono stati rilasciati lo scontrino o la ricevuta fiscale.






